Riconoscimento crediti
Sulla base di quanto riportato nell’allegato B al DPCM, “ferma restando la coerenza con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale (di cui all’allegato A), il riconoscimento dei crediti già conseguiti avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché alla luce dei seguenti principi e criteri”:
A. è possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’allegato A al DPCM;
B. il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
C. il numero dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto;
D. il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti;
E. nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale;
F. il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2, 3, 4 e 5 del DPCM.
Limitatamente ai percorsi di formazione da 60 CFU dui all’allegato 1 al DPCM 4 agosto 2023, gli iscritti in possesso della certificazione dei 24 CFU ex D.M. 616/2017 hanno diritto al riconoscimento “pieno” dei suddetti 24 CFU (totalmente in ambito trasversale o in ambito trasversale e disciplinare). In questo caso non è possibile riconoscere ulteriori CFU nell’ambito dell’Area di Didattica delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento e dell’Area trasversale. È invece possibile effettuare ulteriori riconoscimenti/convalide nell’ambito delle attività di tirocinio nei limiti previsti dalla normativa.
Possono essere riconosciuti titoli accademici, scientifici, professionali e di servizio purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’allegato A al DPCM, secondo criteri di omogeneità dei contenuti, con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento.
L’elenco parziale dei titoli riconoscibili ricomprende:
- Dottorato di ricerca o iscrizione al terzo anno del dottorato di ricerca
- Abilitazione Scientifica Nazionale
- Abilitazione all’insegnamento conseguita tramite percorsi universitari o accademici (SSIS, TFA, PAS, Percorsi ex lege 143/2004, Percorsi ex D.P.C.M. 4 agosto 2023)
- Percorsi da 24 CFU ex D.M. 616/2017*
- Diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
- Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale
- Master di I e II livello
- Corsi di Perfezionamento da almeno 60 CFU
* I Percorsi da 24 CFU ex D.M. 616/2017 sono riconosciuti totalmente, ai sensi dell’art. 8 del DPCM, nell’ambito dei percorsi di cui all’allegato 1 del DPCM.
Per le altre tipologie di percorsi gli stessi concorrono, unitamente agli altri titoli, al riconoscimento dei CFU nei limiti del numero massimo di crediti riconoscibili.
Si evidenzia inoltre, riguardo al riconoscimento di singole attività formative:
- possono essere riconosciute solo le attività formative adeguatamente certificate;
- i crediti formativi devono essere stati acquisiti nell’ambito di corsi di studio universitari o accademici;
- i crediti formativi acquisiti devono essere riconducibili ai settori scientifico disciplinari di riferimento del percorso formativo;
- le attività formative e i relativi crediti formativi devono essere strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione di cui all’allegato A al DPCM nonché agli obiettivi formativi minimi riportati nelle corrispondenti colonne degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del DPCM
Come presentare la domanda di riconoscimento crediti
È possibile presentare domanda di riconoscimento crediti, successivamente all’immatricolazione, secondo le modalità specificate nel Link identifier #identifier__81015-31Portale dello Studente (Come presentare la domanda per il riconoscimento dei crediti – Portale dello Studente).
Ad integrazione delle istruzioni di cui sopra, si specifica quanto segue:
I titoli di servizio vanno inseriti nella sezione “Altri Titoli conseguiti”.
Compilare i campi richiesti tenendo conto che per:
- Data del sostenimento: va indicata la data di termine del contratto
- Tipologia: indicare la dicitura “Servizio” ovvero “Tirocinio” (nei casi previsti alle lettere q) e r) dell’elenco dei titoli riconoscibili)
- Ente del titolo: Indicare la denominazione dell’istituto scolastico ovvero dell’Università (nei casi previsti alle lettere q) e r) dell’elenco dei titoli riconoscibili)
- Valutazione: Indicare “IDONEO”.
Si raccomanda di allegare sempre tutta la documentazione idonea ad agevolare la valutazione da parte della commissione.
